“Avviso nomina componenti Consiglio di Amministrazione Azienda speciale “Evaristo Almici”

“Avviso nomina componenti Consiglio di Amministrazione Azienda speciale “Evaristo Almici”
Il sindaco di Rezzato, Giovanni Ventura, rende noto che l’Amministrazione comunale intende procedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale con propria deliberazione n.21 del 11/06/2019 ,alla nomina di n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione del seguente ente:
– Azienda speciale “Evaristo Almici”, con sede in Rezzato, via Santuario n. 3.
Requisiti generali (art.2 allegato “A”): con riguardo alle specifiche caratteristiche della carica da
ricoprire, è richiesta una competenza specifica, maturata in ambito lavorativo, in materia di:
gestione del personale, organizzazione aziendale, contabilità generale e bilancio.
Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompabilità
(art. 2 e art. 3 allegato “A”): le cause di incompatibilità e di esclusione sono specificate negli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale nell’allegato “A” al presente avviso.
Chiunque sia interessato a ricoprire l’incarico può manifestare la propria disponibilità, indirizzando al Sindaco di Rezzato
apposita comunicazione in carta libera, corredata da un curriculum,
con modalità che ne comprovino l’avvenuta ricezione (es. raccomandata, raccomandata a mano, PEC
al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it). Alla comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione, da cui risulti:
– l’impegno al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale per l’ente interessato;
– il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’allegato “A”;
– l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompabilità di cui
all’art. 3 dell’allegato “A”.
Alla comunicazione deve altresì essere allegata copia della Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) sottoscritta dall’interessato per
presa visione, secondo il Modello di cui all’Allegato “B”.
Nel caso di presentazione telematica, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici possono essere inviate ai
sensi dell’ articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Laddove sottoscritte con firma autografa e presentate in via telematica, le dichiarazioni e i
documenti allegati devono essere presentati unitamente alla copia del documento d’identità.
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di disponibilità è il 3 luglio 2019
 
 
ART. 1
CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA
Un mese prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, pubblicato all’Albo
informatico e sul sito internet del Comune.
Nell’avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
a) l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla
scadenza ordinaria, il termine suddetto è abbreviato a 10 giorni; la nomina o designazione è effettuata trascorsi
dieci giorni dal termine di scadenza dell’avviso del Sindaco.
I provvedimenti di nomina debbono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.
 
ART. 2
REQUISITI GENERALI
I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende e istituzioni, devono po
ssedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica
che deve essere ricoperta ed all’attività svolta dall’ente, azienda e istituzione,
nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.
A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali
e le competenze emergenti da: incarichi professionali, esperienza lavorativa amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private,
impegno sociale e civile.
I requisiti di cui sopra sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto
dall’interessato.
I rappresentanti debbono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere comunale e non devono essere in rapporto di parentela (ascendenti
,discendenti), di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco.
Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità
previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Per le società di capitali verranno garantite inoltre le condizioni di pari opportunità previste dalla l. n. 120/2011 e dall’art.
11 d el D.Lgs. 175/2016 s.m.i.
 
 
Ai sensi dell’art. 39, comma 2 bis, dello Statuto comunale vigente “
Nella nomina o designazione degli amministratori di aziende speciali ed istituzioni, nessuno dei due sessi deve essere
rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento aritmetico, nel caso in
cui i membri da designare siano almeno 3. Nella nomina o designazione dei rappresentanti del Comune in enti
o società, nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con
arrotondamento aritmetico, nel caso in cui i membri da designare siano almeno 3. Nel caso
in cui la frazione contenga una cifra decimale superiore a 0,50, si arrotonda all’unità superiore, nel caso in cui
la cifra decimale sia pari o inferiore a 0,50, l’arrotondamento è effettuato per difetto”.
 
ART. 3
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa
vigente per i consiglieri comunali – che si applicano anche ai rappresentanti del
comune non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni:
a) chi è stato dichiarato fallito;
b) coloro che siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi
sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la
nomina o designazione;
c) coloro si trovino in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le
attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con l
e competenze istituzionali dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce;
d) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o collaborazione contrattuale o i
ncarico con
l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
e) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
g) chi si trovi in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
h) coloro che si trovino in altre condizioni di incandidabilità e/o inelleggibilità
e/o inconferibilità e/o incompatibilità derivanti da disposizioni di legge o statutarie o regolamentari pro tempore vigenti;
i) limitatamente alle nomine in seno agli organi di amministrazione di enti e soci
età, coloro che siano soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ai sensi e secondo
la disciplina dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ,
come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 190, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è tenuto a
rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente
dallo statuto dell’Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall’incarico.
 
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca e/o decadenza
della nomina o della designazione, secondo le disposizioni di cui al precedente comma.
 
ART. 4
COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’
E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante  formale comunicazione in carta libera
con modalità che ne comprovino l’avvenuta ricezione (es. raccomandata, raccomandata a mano, PEC), corredata da un curriculum, comprendent
e la dichiarazione di cui al successivo art. 5, in cui si dà atto del possesso dei requisiti i
ndicati all’art.2 e delle assenze delle incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità
e incompatibilità di cui all’art.3.
Il Sindaco, valutati i curricula dei candidati pervenuti al Comune di Rezzato con le modalità
previste al precedente comma, provvede alle nomine e alle designazioni di propria competenza sulla base dei presenti indirizzi.
Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.
I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo online per 15 giorni consecutivi.
 
ART. 5
OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI
Il nominato si impegna formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio
per l’ente interessato, anche se formulati successivamente alla nomina.
I nominati sono tenuti a tenere costantemente informato il Sindaco in merito alle Assemblee o Consigli degli
enti interessati, con trasmissione dei verbali delle sedute, nei quali risulti la posizione assunta dal rappresentante medesimo.
I nominati, entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al Sindaco una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’ente in cui rappresentano il Comune.
Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, dal Sindaco o da gli Assessori, per notizie in merito all’ente rappresentato.
I rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento,
sono tenuti a far pervenire, entro un mese dalla nomina o dalla designazione, una dichiarazione relativa alla determinazione del
compenso e all’eventuale incarico assunto.
 
ART. 6
REVOCA
Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune
per:
– sopraggiunta incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art.3;
– reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall’Amministrazione Comunale;
– impossibilità sopravvenute all’esercizio delle funzioni;
– gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta, o di contrasto
con gli indirizzi
programmatori del Consiglio comunale;
– reiterate assenze ingiustificate per n.3 sedute consecutive dell’organo deliberante
dell’ente, e previa diffida.
Prima di adottare un provvedimento di revoca, dovranno essere contestate le inadempienze o le situazioni che lo determinano,
assegnando un congruo termine per le giustificazioni.
I provvedimenti di revoca debbono essere motivati e comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.
 
ART. 7
DECADENZA
I nominati e designati decadono per:
– decesso;
– perdita dei requisiti per l’esercizio dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale.
 
ART. 8
DIMISSIONI
Le dimissioni dei nominati/designati, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono
irrevocabili.
Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati/designati.
I nominati/designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni
limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.