Covid-19 e inosservanza delle misure

Covid-19 e inosservanza delle misure

Davide Scaroni-Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ha dato attuazione al decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto dell’8 marzo 2020, la cui portata geografica è stata ampliata a tutto il territorio nazionale dal DPCONS del 9 marzo 2020, prevede all’art. 4, co. 2, come “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.

Sotto l’aspetto sostanziale l’art. 650 c.p., contenuto nella sezione dedicata alle “contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica” descrive un reato contravvenzionale. Tale articolo, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” dispone che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206. Interessante sottolineare come persona offesa dal reato di cui all’art. 650 c.p., sia l’intera collettività nel cui interesse l’ordine deve essere adempiuto.

Solo per fare un esempio concreto, è incorso nell’imputazione per il reato sopra descritto, il soggetto che, somministrando alimenti e bevande a mezzo di autocarro a tal fine attrezzato, non ottemperava a quanto disposto con ordinanza prefettizia con la quale gli veniva vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle due ore antecedenti l’inizio della gara ciclistica e nell’ora successiva alla gara stessa.

Dal punto di vista processuale, quindi, può accadere di essere prima indagati e poi imputati del reato di cui all’art. 650 c.p.. Nella maggioranza dei casi è ipotizzabile che l’imputato venga raggiunto da un decreto penale di condanna in cui sarà indicata la somma da pagare a titolo di pena pecuniaria.

Il soggetto raggiunto dal decreto a questo punto può effettuare una scelta; può scegliere di pagare la somma indicata nel decreto penale e, così facendo, porre fine alla vicenda processuale. In questo caso il reato è estinto se nel termine di due anni l’imputato non commette una contravvenzione della stessa indole. L’estinzione condizionata unitamente al fatto che, seppur per un periodo di tempo limitato, tale contravvenzione risulterà sul casellario giudiziale (c.d. fedina penale) rappresentano i principali inconvenienti dell’esecuzione di tale pena pecuniaria (pagamento dell’ammenda). Il beneficio è rappresentato dal fatto che tale scelta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e non necessita dell’intervento di un avvocato.

L’alternativa al pagamento della somma indicata nel decreto è rappresentata dall’opposizione al decreto penale di condanna. Infatti, dalla notifica del decreto penale di condanna decorrono 15 giorni per proporre, anche personalmente, tale opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del Tribunale. In questo caso verrà instaurato un giudizio a tutti gli effetti che comporta il necessario ausilio di un avvocato.

Contestualmente all’opposizione può essere presentata una domanda di oblazione.

L’art. 162-bis c.p. rubricato “Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative” dispone che “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare […] una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (€ 103,00), oltre le spese del procedimento.

Il principale effetto positivo e beneficio di tale scelta è comportato dal fatto che il pagamento della somma indicata sopra estingue immediatamente il reato senza essere sottoposto a condizioni come nel caso di pagamento della pena pecuniaria stabilita nel decreto penale di condanna. L’ulteriore vantaggio è dato dal fatto che, a differenza del pagamento “spontaneo” della pena pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna” tale vicenda non intaccherà in alcun modo il casellario giudiziale (c.d. fedina penale). In questo caso occorre tenere conto del fatto che, oltre alla somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda si è tenuti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento dell’attività svolta dall’avvocato.

Il presente articolo è scritto unicamente a titolo informativo. In caso di violazione delle misure e di contestazione da parte delle forze dell’ordine il consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un avvocato di fiducia al fine di valutare la singola situazione nel caso concreto in quanto la singola vicenda processuale e le scelte da attuare variano necessariamente in base alla situazione concreta, diversa per ogni persona.