Atti persecutori (stalking): chiudeva ogni giorno l’acqua al fratello

Atti persecutori (stalking): chiudeva ogni giorno l’acqua al fratello

Davide Scaroni –  Il presente contributo prende le mosse dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1541 del 14 gennaio 2021.

La vicenda riguarda il rapporto tra due fratelli residenti nel medesimo condominio ma in due abitazioni distinte; in particolare i due risultavano legati da un contratto di locazione in quanto il primo fratello era proprietario anche dell’appartamento ove viveva il secondo fratello ed a quest’ultimo “affittato”. Il conduttore, da qualche tempo, risultava inadempiente rispetto al contratto in quanto non corrispondeva più al fratello il canone di locazione pattuito. Quest’ultimo, invece di adire l’Autorità Giudiziaria, decideva di porre in essere una condotta più sbrigativa e, presumibilmente, diretta ad indurre il fratello a versare il canone.

Nello specifico il fratello-locatore, ogni giorno, interrompeva la fornitura d’acqua all’abitazione del fratello moroso, chiudendo manualmente l’impianto ed eseguendo lavori non autorizzati sulle tubature idriche. Per comprendere appieno la vicenda occorre precisare che la moglie del conduttore moroso, nonché ovviamente cognata del locatore, risultava essere malata oncologica con necessità ininterrotta di usufruire dell’acqua. Oltre a tale, sicuramente più grave condotta, il locatore non mancava – ogni mattina – di alzare il volume della musica ad un livello tale da impedire al nipote di poter studiare.

Prima di soffermarsi sulla decisione della Suprema Corte è necessario tratteggiare il reato che qui viene in rilievo; si fa riferimento al reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p. e meglio conosciuto come stalking. Tale delitto è stato introdotto nel nostro ordinamento da poco meno di dodici anni per poi essere più volte modificato, da ultimo nel luglio 2019.

Tale fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate (invero sono sufficienti anche solo due condotte), minacci oppure molesti altra persona. Le minacce e/o le molestie non sono sufficienti per la consumazione del reato in quanto è necessario che, a causa di tali fatti, si realizzi almeno uno dei seguenti eventi: 1) lo sviluppo, nella persona offesa, di un perdurante e grave stato di ansia o di paura; 2) l’aver ingenerato nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità o per l’incolumità di un prossimo congiunto ovvero di una persona a cui si è legati da una relazione affettiva; 3) il costringimento a mutare le proprie abitudini di vita.

La norma prevede poi tutta una serie di aggravanti che comportano l’aumento della pena detentiva; si tratta: A) della commissione del reato nei confronti del coniuge (anche se separato o divorziato); B) della commissione del reato nei confronti di persona cui si è legati o si è stati legati da relazione affettiva oppure se C) le minacce e/o molestie siano commesse mediante strumenti informatici o telematici (socialnetwork e simili).

Una seconda categoria di aggravanti – che importa un aumento di pena più consistente rispetto a quelle sopra descritte – concerne il fatto che il delitto sia commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ex L. 104/92.

Il reato è punibile a querela della persona offesa – ad eccezione delle aggravanti riguardo ai minori ed alle persone con disabilità per cui si procede d’ufficio – ed il termine per proporre la querela è innalzato a sei mesi, con irrevocabilità della stessa nel caso in cui le minacce siano gravi oppure con le particolari modalità di cui all’art. 339 c.p.

Venendo alla giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore dell’art. 612 bis, la Corte di Cassazione ha statuito che: il delitto è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto; la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto; è sufficiente il verificarsi di uno solo dei tre eventi descritti sopra; non è necessario l’emergere di uno stato psicologico ma è sufficiente una destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Tornando al caso oggetto della sentenza del 14 gennaio 2021, la Suprema Corte, invero in tema di misure cautelari, ha riconosciuto nel caso sopra delineato la configurabilità del delitto di atti persecutori a danno del fratello conduttore in quanto, attraverso la chiusura delle tubazioni idriche ed interrompendo così la fornitura d’acqua, ingenerava nella persona offesa il timore per l’incolumità della propria famiglia e, soprattutto, della moglie malata.